Le indennità per le vacanze e per i giorni festivi vengono versate ai collaboratori che hanno un contratto di lavoro con un salario orario.
Questo tipo di retribuzione deve essere definito sotto "Collaboratore - Rapporto di lavoro - Rapporto di lavoro" come segue:
Dati salariali
In "Valori salariali" è necessario configurare i componenti "Quota indennità di vacanze in %" e "Quota indennità giorni festivi" con le quote concordate nel contratto di lavoro / CCL o in vigore secondo la legislazione cantonale.
La quota registrata corrisponde solo al diritto mensile, ma non comporta ancora un versamento. L'importo accumulato viene versato in caso di riscossione di vacanze o festività con l'attivazione dei componenti nei "Parametri dei componenti di salario".
Attivare il versamento
Una volta configurate le quote, il passaggio successivo è l'attivazione della compensazione di questi due componenti. Quindi, sotto "Parametri dei componenti di salario", vanno attivati i componenti "Pagamento vacanze mese in corso" e "Pagamento indennità giorni festivi". Se il versamento di questi componenti viene effettuato mensilmente, selezionate la funzione "Periodo" nella periodicità, ma unicamente con la data di inizio.
Se invece è stato concordato che il collaboratore riceverà le indennità per le vacanze e/o i giorni festivi durante le sue vacanze, non è necessario utilizzare la funzione "Periodo". In questo caso, basta registrare il mese concordato per il versamento e selezionare l'opzione "Unico".
È possibile che il versamento delle indennità venga effettuato su più periodi. All'inizio dell'anno è necessario inserire il primo mese concordato per il versamento. Dopo questo primo versamento, è necessario tornare a "Elaborare dati salariali" e registrare il secondo mese di versamento e così via.
Esempio:
Pagamento delle indennità per le vacanze previste su due periodi:
Il parametro deve essere fissato all'inizio dell'anno, in modo che il versamento di queste indennità avvenga correttamente e il programma accumuli i mesi per i quali non sono stati versati indennizzi.
A gennaio 2023, impostazione dell'indennità per le vacanze, versamento previsto per luglio 2023.
Ad agosto 2023, impostazione dell'indennità per le vacanze, in modo che l'ultimo versamento avvenga a dicembre 2023.
Informazioni supplementari
Vacanze
La quota dell'8,33% dell'indennità per le vacanze si basa sul numero di settimane di vacanza e sul numero di settimane di lavoro per un anno.
Esempio:
Per 4 settimane di vacanze all'anno: 4/48 x 100 = 8,33 %
Per 5 settimane di vacanze all'anno: 5/47 x 100 = 10,64 %
Giorni festivi
Per quel che concerne l'indennità per i giorni festivi, il numero di giorni è determinato dai Cantoni; solo il 1º agosto è sancito dalla Costituzione federale.
Suggerimento: Nell'app AbaNinja è possibile visualizzare tutti i giorni festivi per Cantone.
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